Città metropolitana di Roma Capitale
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Comune di Torrita Tiberina

Separazione e Divorzio

DIVORZIO E SEPARAZIONE CONSENSUALI IN COMUNE

La legge 10 novembre 2014 n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261,  di conversione con modificazioni del D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122, prevede:

  • Art. 12 D.L. 132/2014, che si possa addivenire alla “separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mediante un accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile”;
  • All’Art. 6 D.L. 132/2014, che  “la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’Art. 3, primo comma, numero 2) lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio”;
  • Competenza: Comune di Matrimonio o Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • Decorrenza: Il D.L. 132/2014 introduce delle modifiche nella legge 10 dicembre 1970 n. 898 in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio. La data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi;
  • Limiti alla procedura consensuale semplificata: figli minori, figli maggiorenni incapaci o figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti (Art. 12, comma 2, D.L. 132/2014);