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TABELLA DI CALCOLO VALUTAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI |
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ZONE OMOGENEE |
VALORE PER MC |
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A – B - C |
€ 150,00 |
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D |
€ 40,00 |
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F – G - H |
€ 130,00 |
Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
CALENDARIO DEI VERSAMENTI
- 18 GIUGNO - Primo acconto
entro questa data occorre versare il primo acconto, pari al 50% dell’imposta calcolata ad aliquota base (o al 33% per i proprietari di abitazione principale che scelgono tre rate).
- 17 SETTEMBRE - Secondo acconto (solo abitazione principale)
Il versamento dell’acconto per i proprietari di abitazione principale che abbiano scelto le tre rate.
- 17 DICEMBRE - Saldo
Il versamento del saldo deve avvenire a conguaglio, in base alle aliquote stabilite dal Comune.
I Comuni hanno tempo comunque fino al 30 settembre 2012 per approvare le aliquote, che in via definitiva verranno conteggiate al momento del saldo (rata di dicembre), tali aliquote saranno prontamente comunicate ai contribuenti.
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato esclusivamente mediante Mod. F24.
In sede di compilazione del modello F24, l’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria), spetta interamente al Comune.
Anche i versamenti sui fabbricati rurali ad uso strumentale dovranno essere effettuati interamente al Comune.
Per tutti gli altri immobili, al pagamento dell’acconto, l’imposta calcolata ad aliquota base, andrà suddivisa tra Stato e Comune nella misura pari allo 0,38%. Al pagamento del saldo, allo Stato dovrà essere versato sempre lo 0,38% ed al Comune spetta la restante parte fino alla concorrenza dell’aliquota deliberata dallo stesso.
Per il versamento dell’imposta mediante Mod. F24, si dovranno utilizzare i codici tributo definiti dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.35/E del 12/04/2012) sotto elencati, esplicitando il codice del Comune di Torrita Tiberina L302.
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Fattispecie |
Codice Tributo |
Ente destinatario |
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Abitazione principale e pertinenze |
3912 |
Comune |
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Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
Comune |
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Terreni |
3914 |
Comune |
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Terreni |
3915 |
Stato |
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Aree fabbricabili |
3916 |
Comune |
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Aree fabbricabili |
3917 |
Stato |
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Altri fabbricati |
3918 |
Comune |
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Altri fabbricati |
3919 |
Stato |
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Interessi da accertamento |
3923 |
Comune |
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Sanzioni da accertamento |
3924 |
Comune |
Per qualsiasi informazione, si può contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel: 0765.30116 Fax: 0765.30236
Posta elettronica: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Orario di apertura al pubblico:
Dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:00
Il comune di Torrita Tiberina mette a disposizione dei contribuenti un programma di calcolo per l'Imposta Municipale Propria. Per effettuare il calcolo cliccare sull'icona sottostante
Con questo programma si consente di calcolare l'Imposta Municipale Propria (introdotta dall’'articolo 13 del D.Lgs n. 201 del 6/12/2011 - convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), dovuta per l'anno in corso.
La procedura prevede attualmente il calcolo e la stampa del modello F24 con ACCONTO, SALDO o SOLUZIONE UNICA nonché l’inserimento di un numero illimitato di immobili.
Attenzione: qualora la detrazione sulla prima casa sia in eccedenza, questa dovrà essere riportata manualmente quale “ulteriore detrazione” nella pertinenza (se esiste).
Si prevede la possibilità di stampare i dati da Voi inseriti e gli importi risultanti dal calcolo direttamente su modello F24.
Le indicazioni riportate in questa pagina sono valide solo per gli immobili che si trovano in questo comune.
ATTENZIONE:
Il Comune di Torrita Tiberina non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti o ad una errata interpretazione dello schema di calcolo.
Si invitano i contribuenti a prestare particolare attenzione nell'inserimento dei dati richiesti. Nel caso si riscontrino anomalie, o per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento quanto prima a questo ufficio al fine di risolvere i vostri quesiti e poter migliorare il servizio.
Si raccomanda di verificare il regolamento comunale per maggiori specifiche in merito alle aliquote ed alle detrazioni deliberate dal comune.
In particolare si ricorda che
Per le abitazioni e pertinenze:
Oltre alla detrazione ordinaria per Abitazione principale, è prevista un’ulteriore detrazione di 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni (fino ad un massimo di 400,00 euro pari a 8 figli)
E’ prevista una sola pertinenza per Abitazione principale per tipologia (C/02 – C/06 – C/07)
Non esistono più gli usi gratuiti per i familiari. Per tali immobili non è più prevista la detrazione per abitazione e si usa l’aliquota ordinaria.
INFORMATIVA I.C.I. 2011
A decorrere dall’anno 2008, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Luglio 2008, n. 126, E’ ESCLUSA dall’Imposta Comunale sugli Immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo per Legge:
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Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
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Alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo case popolari;
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Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, e quindi ESCLUSE dall’imposta comunale sugli immobili, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Sono altresì assimilate alle abitazioni principali, e quindi ESCLUSE DALL’I.C.I. le abitazioni date in uso gratuito a parenti fino al secondo grado che vi risiedano anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale
L’esclusione dall’ICI NON si applica agli immobili appartenenti alle categorie A/1 – A/8 – A/9 adibiti ad abitazione principale. Pertanto tali immobili continuano a scontare l’aliquota del 5 per mille con la detrazione di € 103,30. Detta aliquota è applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione censite al catasto come categoria C/2 - C/6 – C/7.
Gli opuscoli informativi relativi all’Imposta comunale sugli immobili (Ici), contenenti i bollettini di versamento per il 2011, sono stati spediti dall’agente per la riscossione Equitalia Gerit S.p.A, per ottemperare agli obblighi normativi e rispettare la prima scadenza di pagamento del prossimo 16 giugno, prima che il Governo disponesse l’esenzione per la prima casa. Gli opuscoli informativi non tengono pertanto conto delle novità introdotte dal Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il versamento deve essere effettuato solo per gli immobili che non hanno diritto all’esenzione.
PER L'ANNO 2011 IL COMUNE DI TORRITA TIBERINA HA DELIBERATO LE SEGUENTI ALIQUOTE:
| 1 | aliquota ordinaria | 7,00‰ |
| 2 | abitazioni locate con regolare contratto | 6,50‰ |
| 3 | alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze | 5,00‰ |
| 4 | alloggio dato in uso gratuito a parenti fino al 2 ° grado che vi risiedano anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale | 5,00‰ |
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la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale rimane fissata in € 103,30 e può essere utilizzata, fino a concorrenza, anche per le pertinenze dell’abitazione principale;
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agli immobili di cui al punto 4) non può essere applicata la detrazione.
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dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e sue pertinenze, si detrae un ulteriore importo pari all' 1,33°/°°, da calcolare sul valore imponibile dell'abtazione stessa, determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, per un valore comunque non superiore ad € 200,00. L'ulteriore detrazione si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad € 50.000,00.
L’ALIQUOTA ORDINARIA fissata al 7 per mille si applica nei seguenti casi:
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terreni edificabili.
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abitazioni a disposizione.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE:
Deve essere presentata al Comune, nei casi in cui è rimasto l’obbligo, utilizzando l’apposito modello ministeriale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati; in tal caso il soggetto interessato è nuovamente tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute. sugli appositi modelli Ministeriali entro il termine di presentazione del modello unico.
ABITAZIONE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO e ABTIAZIONI LOCALE CON REGOLARE CONTRATTO:
Entro il termine per il versamento del saldo dell’ICI (16 dicembre) il soggetto passivo d’imposta deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune una dichiarazione con i moduli che verranno forniti dall’ufficio stesso.
QUANDO E COME PAGARE:
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L'importo della prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta e deve essere versato entro il 16/06/2011.
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L'importo della seconda rata a saldo, va calcolato come imposta totale dovuta per il 2011 al netto dell’importo versato con la prima rata. Detto importo deve essere versato entro 16/12/2011.
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Si può optare per il versamento in unica soluzione entro il 16/06/2011.
VERSAMENTI:
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Direttamente presso gli sportelli dell’ EQUITALIA GERIT S.p.A., agente della Riscossione;
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Sul conto corrente n. 88700992 intestato a EQUITALIA GERIT S.p.A . TORRITA TIBERINA – RM – ICI;
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A mezzo Modello F24 presso Banche, uffici Postali, Concessionari o con modalità telematiche.
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codice catastale del comune di Torrita Tiberina = L302
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codice 3901 = ICI per l'abitazione principale
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codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili
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codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati
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codice 3906 = ICI interessi
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codice 3907 = ICI sanzioni









